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Regio decreto 2024/1940

Art. 11 — Le Unita' Sanitarie della Croce Rossa sono costituite, in linea generale, secondo le analoghe formazioni dell…

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Art. 11. Le Unita' Sanitarie della Croce Rossa sono costituite, in linea generale, secondo le analoghe formazioni dell'Esercito e quindi funzionano, per quanto e' possibile, a seconda delle disposizioni del Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale e dell'istruzione sul servizio di sanita' in guerra e, per quanto riguarda i treni ospedali ed i trasporti per via acquea, a seconda delle disposizioni del Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei malati e feriti in guerra.

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