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Regio decreto 1955/1940

Art. 60 — Per quanto non e' previsto dalla legge speciale istitutiva dell'Ente o dal presente statuto e da speciali con…

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Art. 60. Per quanto non e' previsto dalla legge speciale istitutiva dell'Ente o dal presente statuto e da speciali convenzioni, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti nel Regno per gli istituti esercenti il credito fondiario.

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