Regio decreto 1955/1940
Art. 52 — L'esercizio sociale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre
Art. 52. L'esercizio sociale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre. Il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente sulla base delle proposte del Comitato permanente. Il bilancio deve essere corredato dal Conto profitti e perdite e dal Conto inventario a fine esercizio.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1955/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.