Regio decreto 1955/1940
Art. 50 — I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'azienda e sulla…
Art. 50. I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'azienda e sulla ottemperanza alle disposizioni della legge e dello statuto. Possono in ogni tempo esaminare i libri contabili dell'Istituto, assistere alle riunioni del Consiglio e dell'assemblea, chiedere informazioni al Consiglio di amministrazione e al Comitato permanente. Potranno anche richiedere che apposite gestioni siano portate all'esame dell'assemblea. Essi non potranno, peraltro, avere, per qualsiasi ragione, ingerenza nella gestione degli affari e nell'amministrazione dell'Istituto.
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