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Regio decreto 1955/1940

Art. 44 — L'avviso con cui viene convocato il Consiglio deve indicare gli argomenti da discutere

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Art. 44. L'avviso con cui viene convocato il Consiglio deve indicare gli argomenti da discutere. Per la validita' delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parita' ha prevalenza il voto del presidente.

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