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Regio decreto 1955/1940

Art. 41 — In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o piu' amministratori, e per ogni altra causa, …

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Art. 41. In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o piu' amministratori, e per ogni altra causa, il Consiglio di amministrazione potra' provvedere, unitamente ai sindaci, a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti con altri, salvo ratifica dell'assemblea. Quando il numero dei consiglieri, mancanti contemporaneamente, sia uguale o superiore a quattro, la nomina e' domandata all'assemblea dei soci, la quale sara' convocata anche in via straordinaria, entro un mese dalla constatata vacanza.

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