Regio decreto 1411/1940
Art. 8 — Art. 67 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 8. (Art. 67 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce, ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilita', ai sensi del precedente art. 2, puo' essere chiesto contemporaneamente, il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilita', ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 95/02 — Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegautoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 8.
Inserisce · 2
- D.lgs 95/02 — Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegautoritativoha disposto (con l'art. 10, comma 1) l'introduzione dell'art. 8-bis.
- L. 60/02 — Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni induautoritativoha disposto (con l'art. 10, comma 2) l'introduzione di unovo comma dopo l'ultimo all'art. 8.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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