Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1411/1940Art. 4
Regio decreto 1411/1940

Art. 4 — Art. 60 del R. decreto 13 settembre 1934, 1602

ELI /it/regio-decreto/1940/08/25/1411/art/4parte di Regio decreto 1411/1940
Art. 4. (Art. 60 del R. decreto 13 settembre 1934, 1602). E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilita', da valere nei caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Inserisce · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1411/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 3 Art. 5 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.