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Regio decreto 1411/1940

Art. 2 — Art

ELI /it/regio-decreto/1940/08/25/1411/art/2parte di Regio decreto 1411/1940
Art. 2. Art. 58 comma primo, secondo e terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilita' i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodita' di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. Gli effetti del brevetto per modelli di utilita' si estendono ai modelli che conseguono pari utilita', purche' utilizzino lo stesso concetto innovativo.

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