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Regio decreto 1411/1940

Art. 17 — Art. 134 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1940/08/25/1411/art/17parte di Regio decreto 1411/1940
Art. 17. (Art. 134 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il Governo del Re emanera' il Regolamento per l'applicazione di questo decreto, che entrera' in vigore, anche per quanto riguarda le tasse, il 1° novembre 1940-XIX. Sino a quando non sara' emanato il regolamento anzidetto, troveranno attuazione anche nella materia dei modelli, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari approvate con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244, in materia di brevetti per invenzioni industriali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 25 agosto 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - RICCI - CIANO - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL - H0ST VENTURI - RICCARDI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 ottobre 1940-XVIII Atti del Governo, registro 426, foglio 42. - MANCINI

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