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Regio decreto 1411/1940

Art. 10 — Art

ELI /it/regio-decreto/1940/08/25/1411/art/10parte di Regio decreto 1411/1940
Art. 10. Art. 69, comma primo, e art. 70 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli o marchi, provveduto alla concessione del brevetto, pone a disposizione del pubblico le relative descrizioni e i disegni senza attendere che trascorrano i termini stabiliti nell'art. 38, comma secondo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e omettendo la pubblicazione a stampa prevista nello stesso comma. I termini di cui appresso del R. decreto anzidetto, sono ridotti, nei riguardi dei modelli di utilita' e dei modelli e disegni ornamentali, nel modo seguente; a) il termine per rivendicare le priorita', stabilito dagli articoli 9, comma primo, e 17, comma primo, e' ridotto a sei mesi; b) il termine di differimento stabilito dall'art. 10, comma ultimo, e' ridotto a quattro mesi; c) il termine di sospensione dal pagamento delle tasse, stabilito dall'art. 51, quando il pagamento della tassa concessione avvenga in forma rateale, e' ridotto a due anni e la sospensione e' ammessa nel solo caso di pagamento in tale forma.

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