Regio decreto 1741/1940
Art. 96 — Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni
Art. 96. (Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni). Chiunque aliena, applica o divulga una invenzione o la deposita presso Stati esteri, ovvero rivela notizie relative alla medesima senza l'autorizzazione preveduta dall'articolo 21, o prima che siano trascorsi i periodi di tempo indicati negli articoli 22 e 23, ovvero dopo l'avvenuta requisizione, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5000. Con la stessa pena e' punito chiunque aliena, applica, divulga o deposita all'estero una invenzione, ovvero rivela notizie relative alla medesima in violazione di alcuno dei divieti indicati nell'art. 22.
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