Regio decreto 1741/1940
Art. 90 — Omissione di denuncia o denuncia inesatta
Art. 90. (Omissione di denuncia o denuncia inesatta). Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di fare, nei modi e nei termini stabiliti, la denuncia preveduta dall'art. 31 o la fa inesattamente, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 100 a lire 5000. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
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