Regio decreto 1741/1940
Art. 88 — Esecuzione della sentenza
Art. 88. (Esecuzione della sentenza). Le sentenze dei Comitati, in quanto contengano condanna dell'Amministrazione dello Stato, sono eseguite in via amministrativa, eccettuato il caso che la condanna abbia per oggetto il pagamento di una somma di danaro. Le sentenze dei Comitati hanno efficacia di titolo esecutivo. All'uopo esse sono munite della formula esecutiva e la segreteria, a richiesta dell'interessato, ne rilascia copia in forma esecutiva.
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