Regio decreto 1741/1940
Art. 83 — Istruzione della causa
Art. 83. (Istruzione della causa). I presidenti dei Comitati impartiscono le necessarie istruzioni per lo svolgimento della procedura. Essi possono anche disporre che gli uffici di segreteria compiano una istruzione preliminare e convocare le parti a una udienza presidenziale per un tentativo di conciliazione, o per la determinazione dei fatti e delle questioni controverse. I Comitati possono disporre, a domanda della parte interessata o d'ufficio, qualunque mezzo istruttorio stabilendone le modalita' e i termini. Per l'esecuzione di esami testimoniali, ispezioni o altri accertamenti, i comitati possono delegare uno o piu' dei propri componenti o funzionari della segreteria, quando non credano di richiedere l'autorita' giudiziaria del luogo ove si deve procedere all'atto istruttorio. Il Comitato giurisdizionale centrale puo' valersi anche dell'opera dei Comitati giurisdizionali territoriali. I Comitati possono disporre che il ricorrente depositi, prima della esecuzione dei mezzi istruttori, la somma riconosciuta all'uopo approssimativamente necessaria. In ogni caso, sara' provveduto perche' il contraddittorio delle parti possa effettuarsi.
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