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Regio decreto 1741/1940

Art. 8 — Cose immobili

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/8parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 8. (Cose immobili). Gli immobili possono essere requisiti solo in uso. La requisizione comprende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione: 1° cose immobili che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito; 2° le cose indicate nell'art. 414 del codice civile. Le cose indicate nell'art. 413 del codice civile e i mobili, che si trovano nell'immobile requisito, sono compresi nella requisizione, solo quando ne sia stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.

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