Regio decreto 1741/1940
Art. 70 — Miglioria senza alterazione del bene
Art. 70. (Miglioria senza alterazione del bene). Quando, in seguito a nuove opere, l'immobile, l'azienda o lo stabilimento requisito sia aumentato di valore, senza che ne sia stata alterata la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'avente diritto non puo' opporsi a ricevere la cosa requisita ed e' tenuto a corrispondere all'erario la somma minore tra lo speso e il migliorato. A tale scopo, l'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella che l'Amministrazione dichiara corrispondere alla effettiva miglioria. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.
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