Regio decreto 1741/1940
Art. 64 — Modo di pagamento
Art. 64. (Modo di pagamento). L'indennita' di requisizione e' pagata alla persona nei cui confronti la requisizione e' stata effettuata, restando l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilita' verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia colui che riceve il pagamento deve immediatamente versarne l'importo all'avente diritto. Nel caso di requisizioni in uso eccedenti la durata di un mese, l'indennita' puo' essere corrisposta a rate mensili posticipate. Le prestazioni personali che durino piu' di sette giorni sono pagate alla fine di ciascuna settimana.
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