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Regio decreto 1741/1940

Art. 60 — Cose indispensabili per L'esercizio di una industria

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/60parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 60. (Cose indispensabili per L'esercizio di una industria). Quando la cosa requisita in uso sia mezzo indispensabile per l'esercizio di una industria, di un commercio o di una professione e non possa essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero ne sia troppo onerosa la sostituzione, e' corrisposta, una volta tanto, oltre l'indennita' per l'uso della cosa, una indennita' supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l'importo di una annualita' dell'interesse legale commerciale sul valore venale della cosa.

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