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Regio decreto 1741/1940

Art. 46 — Processo verbale

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/46parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 46. (Processo verbale). In caso di requisizione in uso, si provvede, a cura dell'autorita' procedente, alla redazione di un processo verbale, in duplice originale, in cui si fa la descrizione sommaria della cosa requisita. Il processo verbale e' redatto in presenza del detentore o, in sua assenza, in presenza del podesta' o di un suo delegato. Uno degli originali del processo verbale viene consegnato all'interessato, e, se questi rifiuta di riceverlo o sia assente, al podesta' o a chi ne fa le veci. Quando trattasi di immobili, aziende o stabilimenti, al processo verbale sono uniti, se possibile, gli atti estimativi, i disegni, le fotografie e gli altri documenti illustrativi che si ritengono necessari per comprovare la consistenza dei beni requisiti. La compilazione del processo verbale puo' omettersi, quando trattasi di requisizione di immobili per la durata non superiore a trenta giorni purche' il locale non debba essere sgombrato e il detentore non debba allontanarsene; ovvero quando trattasi di requisizione di cose mobili di valore non eccedente le cinquemila lire.

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