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Regio decreto 1741/1940

Art. 44 — Rilascio della ricevuta

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/44parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 44. (Rilascio della ricevuta). L'autorita' che procede alle requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito. La ricevuta, distaccata da apposito registro, deve contenere le seguenti indicazioni: 1° autorita' che ha ordinato la requisizione; 2° descrizione sommaria del bene requisito; 3° data e firma. La ricevuta indica l'importo della indennita' dovuta per il bene requisito. Qualora cio' non sia possibile, e' emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.

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