Regio decreto 1741/1940
Art. 4 — Cose di interesse artistico, o storico, o scientifico, raccolte di carattere culturale
Art. 4. (Cose di interesse artistico, o storico, o scientifico, raccolte di carattere culturale). Le cose di interesse artistico, o storico, o scientifico e le raccolte, in genere, di carattere culturale, appartenenti allo Stato o ad enti o istituti legalmente riconosciuti non possono essere requisite se non in caso di assoluta necessita', previo assenso del Ministro per l'educazione nazionale, il quale puo' subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa. La stessa disposizione si applica relativamente alle cose di interesse artistico, o storico, appartenenti a privati, che abbiano formato oggetto di notificazione a sensi degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, nonche' relativamente alle raccolte scientifiche, e, in genere, culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento. Non possono essere requisiti, finche' dura tale loro destinazione, gli immobili, che siano sede di raccolte di oggetti di interesse artistico, o storico, o scientifico, o, in genere, culturali, le quali appartengano allo Stato o ad enti e istituti legalanente riconosciuti, o di raccolte di oggetti di interesse artistico o storico appartenenti a privati, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5 della legge indicata nel comma precedente o che siano soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di raccolte di interesse scientifico, o, in genere culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli immobili che siano sede di archivi appartenenti allo Stato, agli enti parastatali, agli enti ausiliari dello Stato, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli istituti di credito, di diritto pubblico e alle associazioni sindacali e degli archivi privati, che abbiano formato oggetto di notificazioni di interesse particolarmente importante a' sensi dell'art. 22 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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