Regio decreto 1741/1940
Art. 37 — Predisposizione ed entrata in funzione delle commissioni
Art. 37. (Predisposizione ed entrata in funzione delle commissioni). Le commissioni possono essere costituite anche prima che divengano applicabili queste norme. Esse pero' entrano in funzione quando, divenute applicabili queste norme, cio' sia disposto dai Ministeri militari interessati.
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