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Regio decreto 1741/1940

Art. 21 — Invenzioni non depositate in Italia

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/21parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 21. (Invenzioni non depositate in Italia). Chiunque intende alienare, applicare o divulgare ovunque una invenzione qualsiasi, o intende farne oggetto di deposito presso Stati esteri, senza avvalersi della procedura per il rilascio del brevetto in Italia, deve chiederne l'autorizzazione al Ministero delle corporazioni. La domanda deve contenere la descrizione dell'invenzione Con tutti gli elementi di cui e' necessaria la conoscenza, perche' ne sia possibile l'applicazione pratica. Il Ministero delle corporazioni puo' domandare al richiedente tutti gli elementi e i chiarimenti che ritiene necessari, per stabilire se l'invenzione interessa la difesa militare del Paese o e' altrimenti utile allo Stato. La richiesta di autorizzazione, fatta a norma del primo comma, importa per il richiedente e per ogni altro avente diritto, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque l'invenzione o di depositarla presso Stati esteri, prima che siano decorsi tre mesi dalla presentanzione della richiesta stessa, salvo che nel frattempo l'autorizzazione sia concessa. Se sono stati richiesti elementi o chiarimenti all'interessato a norma del secondo comma, il suindicato termine di tre mesi decorre dal giorno in cui essi sono stati forniti.

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