Regio decreto 1741/1940
Art. 19 — Cose non consumabili
Art. 19. (Cose non consumabili). Le cose mobili, che con l'uso non vengono distrutte ne' alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprieta'. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa localita' in cui furono requisite, o in altra localita' quando l'interessato vi consenta. Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprieta': 1° se l'amministrazione ritiene di trattenere definitivamente la cosa 2°se l'amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine; 3° se l'interessato non consente di ricevere la cosa in localita' diversa da quella in cui fu requisita.
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