Regio decreto 1741/1940
Art. 17 — Cose mobili requisibili
Art. 17. (Cose mobili requisibili). Sono requisibili: 1° le materie prime; 2° i materiali di qualsiasi natura; 3° le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi; 4° le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere; 5° l'energia, elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta, salve le disposizioni della legge 25 marzo 1937, n. 436.
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