Regio decreto 1741/1940
Art. 100 — Competenza dei tribunali militari
Art. 100. (Competenza dei tribunali militari). Durante lo stato di guerra, i reati preveduti dagli articoli precedenti sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale secondo le norme del R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1417
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