Regio decreto 1741/1940
Art. 1
Norme per la disciplina delle requisizioni Art. 1. (Distinzione dei beni requisibili). Sono requisibili: 1° le cose immobili e mobili, comprese le aziende; 2° le invenzioni; 3° i servizi individuali e collettivi. Sotto la denominazione di beni, le presenti norme designano le cose, le invenzioni e i servizi indicati nel comma precedente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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