Regio decreto 1227/1940
Art. 7 — Il Ministero della guerra comunichera' al Comando generale dell'Arma, entro il mese di dicembre di ciascun an…
Art. 7. Il Ministero della guerra comunichera' al Comando generale dell'Arma, entro il mese di dicembre di ciascun anno, l'elenco dei sottufficiali ammessi al passaggio nel servizio territoriale; e prendera' altresi' nota, secondo l'ordine di precedenza stabilito dal Comando generale, degli aspiranti riconosciuti idonei a tale servizio, e non ammessi per mancanza di posti, allo scopo di prescerglierli a ricoprire le vacanze che si verificheranno durante l'anno successivo, sempre quando perduri la loro idoneita' e non abbiano frattanto raggiunto nel servizio effettivo i limiti di eta' stabiliti per il collocamento a riposo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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