Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1227/1940Art. 2
Regio decreto 1227/1940

Art. 2 — Le autorita' giudicatrici anzidette emetteranno i giudizi sulla base dei seguenti elementi: a) idoneita' fisi…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/29/1227/art/2parte di Regio decreto 1227/1940
Art. 2. Le autorita' giudicatrici anzidette emetteranno i giudizi sulla base dei seguenti elementi: a) idoneita' fisica al servizio territoriale risultante dalla visita medico-collegiale; b) pratica del lavoro d'ufficio per precedenti impieghi; c) condotta mantenuta negli ultimi tre anni di servizio, al termine di ciascuno dei quali i sottufficiali in esame dovranno aver riportato almeno la classifica di buono con punti tre; d) eventuali titoli di studio; e) ricompense e benemerenze di servizio. Tutti gli aspiranti all'ammissione nel ruolo del servizio territoriale verranno segnalati, distinguendo gli idonei dai non idonei, al Ministero della guerra, con il parere del comandante generale dell'Arma, per le decisioni di competenza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1227/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1 Art. 3 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.