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Regio decreto 1227/1940

Art. 11 — Al compimento del ventisettesimo anno di servizio, se marescialli maggiori, ovvero del ventiduesimo se aventi…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/29/1227/art/11parte di Regio decreto 1227/1940
Art. 11. Al compimento del ventisettesimo anno di servizio, se marescialli maggiori, ovvero del ventiduesimo se aventi grado inferiore, i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali in servizio effettivo, che abbiano riportato nelle note dell'ultimo anno una classifica inferiore al buono con punti due, saranno presi in esame dalle competenti autorita' giudicatrici agli effetti dell'eventuale collocamento a riposo. I sottufficiali non riconosciuti meritevoli di essere mantenuti in servizio in seguito al giudizio anzidetto, saranno dal Comando generale, che dara' il proprio parere, segnalati al Ministero della guerra per i provvedimenti di competenza.

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