Regio decreto 1481/1940
Art. 99 — Appena ricevuto l'ordine di cui all'art
Art. 99. Appena ricevuto l'ordine di cui all'art. 96 gli uffici provinciali di leva ne danno comunicazione ai presidenti dei rispettivi consigli di leva. I presidenti convocano i consigli stessi pel giorno fissato per l'apertura della sessione. La convocazione e' effettuata mediante invito diretto a ciascuno dei membri del consiglio.
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