Regio decreto 1481/1940
Art. 95 — Per tutti i giovani aggiunti sulle liste a senso dei precedenti articoli, si indica sulle liste la rispettiva…
Art. 95. Per tutti i giovani aggiunti sulle liste a senso dei precedenti articoli, si indica sulle liste la rispettiva data di nascita e il motivo dell'aggiunzione. I giovani aggiunti come sopra, nati in anni anteriori a quello cui le liste si riferiscono, sono inscritti sulle liste, e dal primo degli aggiunti viene iniziata una nuova numerazione. Dell'aggiunzione di essi si prende inoltre nota anche sulle liste di leva dell'anno di nascita.
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