Regio decreto 1481/1940
Art. 93 — Per le aggiunzioni di cui alla lettera e) dell'art
Art. 93. Per le aggiunzioni di cui alla lettera e) dell'art. 92 l'autorita' comunale, appena effettuata l'inscrizione nel registro di cittadinanza, od appena venga a conoscenza dell'acquisto o riacquisto di cittadinanza di giovani, deve darne immediata comunicazione all'ufficio provinciale di leva per le aggiunzioni sulle liste della leva in corso. Per costoro il capo dell'amministrazione comunale deve compilare e trasmettere all'ufficio di leva la scheda personale del colore stabilito per la classe cui i giovani stessi appartengono per nascita.
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