Regio decreto 1481/1940
Art. 90 — Le decisioni pronunciate dai commissari di leva ai termini dell'articolo precedente, devono essere notificate…
Art. 90. Le decisioni pronunciate dai commissari di leva ai termini dell'articolo precedente, devono essere notificate agli interessati i quali possono ricorrere contro di esse al ministero della guerra entro 90 giorni dalla notifica.
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