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Regio decreto 1481/1940

Art. 90 — Le decisioni pronunciate dai commissari di leva ai termini dell'articolo precedente, devono essere notificate…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/90parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 90. Le decisioni pronunciate dai commissari di leva ai termini dell'articolo precedente, devono essere notificate agli interessati i quali possono ricorrere contro di esse al ministero della guerra entro 90 giorni dalla notifica.

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