Regio decreto 1481/1940
Art. 86 — Le autorita' comunali devono poi segnalare agli uffici di leva, e questi, a loro volta, anche di propria iniz…
Art. 86. Le autorita' comunali devono poi segnalare agli uffici di leva, e questi, a loro volta, anche di propria iniziativa, al ministero, per le decisioni di sua competenza, fornendogli all'uopo le informazioni, e, possibilmente, anche i documenti di cui agli articoli precedenti, oltre i casi in detti articoli previsti, anche i casi di stranieri privi di facolta' di acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana a mente degli articoli 3 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, i quali risultino iscritti sulle liste soltanto per ragioni di domicilio o di residenza. Gli uffici di leva forniscono, all'uopo, al ministero le informazioni e, possibilmente, anche i documenti di cui agli articoli precedenti. Gli iscritti che non intendono uniformarsi alle decisioni del ministero sulla questione di cittadinanza, possono, a senso dell'art. 22 della legge, adire il tribunale civile.
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