Regio decreto 1481/1940
Art. 80 — Se viene a risultare che qualche giovane e' stato omesso nella lista, il capo del comune compila la scheda pe…
Art. 80. Se viene a risultare che qualche giovane e' stato omesso nella lista, il capo del comune compila la scheda personale, e ne informa subito l'ufficio di leva, cui rimette anche la scheda affinche' il giovane sia aggiunto sulla copia della lista tenuta dall'ufficio medesimo. Per gli omessi appartenenti a classi gia' chiamate alla leva, le schede personali debbono essere compilate su modello del colore stabilito per la rispettiva classe di nascita.
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