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Regio decreto 1481/1940

Art. 71 — Gli omessi sono aggiunti sulle liste di leva del comune in cui hanno il domicilio legale al tempo in cui deve…

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Art. 71. Gli omessi sono aggiunti sulle liste di leva del comune in cui hanno il domicilio legale al tempo in cui deve seguire la loro aggiunzione. Quando non abbiano domicilio legale nel regno, il comune sulle liste del quale devono essere iscritti viene determinato in base all'art. 43 della legge.

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