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Regio decreto 1481/1940

Art. 7 — Qualora l'ufficiale delegato sia improvvisamente impedito di prendere parte alle sedute, le funzioni relative…

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Art. 7. Qualora l'ufficiale delegato sia improvvisamente impedito di prendere parte alle sedute, le funzioni relative vengono disimpegnate dall'ufficiale coadiutore nei consigli di leva di cui al precedente articolo, dall'ufficiale medico in tutti gli altri consigli. Contemporaneamente il presidente del consiglio informa telegraficamente il ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e il comando del corpo d'armata, il quale ultimo provvede d'urgenza alla sostituzione con altro ufficiale.

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