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Regio decreto 1481/1940

Art. 65 — I giovani inscritti sulle liste, pei quali venga sollevata questione di cittadinanza, in nessun caso debbono …

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/65parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 65. I giovani inscritti sulle liste, pei quali venga sollevata questione di cittadinanza, in nessun caso debbono essere dall'autorita' comunale cancellati dalle liste di leva. L'autorita' comunale si limita a prendere nota della questione nell'apposita casella della scheda e ad accludere alla scheda stessa le domande e i documenti presentati. Analoga annotazione l'autorita' comunale appone d'ufficio sulla scheda quando ritenga trattarsi di giovani stranieri per origine, e privi della facolta' di optare per la cittadinanza italiana. Nello inscrivere sulle liste di leva i giovani che, a mente degli articoli 3 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana, i capi delle amministrazioni comunali debbono far risultare tale circostanza nelle liste medesime, con apposita nota.

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