Regio decreto 1481/1940
Art. 56 — Per evitare doppie inscrizioni, i capi delle amministrazioni comunali, appena abbiano compilato, per ragione …
Art. 56. Per evitare doppie inscrizioni, i capi delle amministrazioni comunali, appena abbiano compilato, per ragione di domicilio o di residenza, le schede personali di giovani nati in altri comuni del regno, ne danno comunicazione ai capi delle amministrazioni dei comuni di nascita, chiedendo loro contemporaneamente una copia autentica dell'atto di nascita dei giovani stessi. Se i giovani siano stati inscritti per ragione di residenza, e risultino domiciliati in altro comune, analoga comunicazione deve esser fatta anche ai capi delle amministrazioni dei comuni ove i giovani abbiano il domicilio legale.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.