Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 534
Regio decreto 1481/1940

Art. 534 — I comandanti di zona ed i funzionari cui viene dato incarico dal ministro per la guerra di procedere alle isp…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/534parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 534. I comandanti di zona ed i funzionari cui viene dato incarico dal ministro per la guerra di procedere alle ispezioni straordinarie, hanno il diritto di esaminare tutte le carte, tutti i registri e tutti gli oggetti esistenti nell'ufficio di leva. Il commissario di leva deve prestarsi a tutte le richieste che a tale oggetto gli vengano fatte, come pure e' obbligato di dare tutte le spiegazioni che agli ispettori ed ai funzionari incaricati della ispezione possano occorrere.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 533 Art. 535 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.