Regio decreto 1481/1940
Art. 534 — I comandanti di zona ed i funzionari cui viene dato incarico dal ministro per la guerra di procedere alle isp…
Art. 534. I comandanti di zona ed i funzionari cui viene dato incarico dal ministro per la guerra di procedere alle ispezioni straordinarie, hanno il diritto di esaminare tutte le carte, tutti i registri e tutti gli oggetti esistenti nell'ufficio di leva. Il commissario di leva deve prestarsi a tutte le richieste che a tale oggetto gli vengano fatte, come pure e' obbligato di dare tutte le spiegazioni che agli ispettori ed ai funzionari incaricati della ispezione possano occorrere.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.