Regio decreto 1481/1940
Art. 529 — Nelle ispezioni agli uffici di leva: 1° si procede alla verifica dell'andamento dell'ufficio nel suo compless…
Art. 529. Nelle ispezioni agli uffici di leva: 1° si procede alla verifica dell'andamento dell'ufficio nel suo complesso, della tenuta dell'archivio, dei materiali, dei registri prescritti ed al controllo dei vari documenti, allo scopo di accertare la regolarita' delle decisioni dei consigli e delle commissioni mobili. Sugli atti controllati l'ispettore appone il proprio visto; 2° si eseguono le indagini necessarie per regolare e stabilire posizioni di inscritti ed operazioni di leva che apparissero dubbie, come pure per chiarire atti compiuti dall'ufficio di leva; 3° si effettuano controlli fra le liste di leva ed i ruoli matricolari tenuti dai distretti militari; 4° si richiedono, ove occorra, gli elementi necessari: a) al prefetto della provincia, al quale puo' anche domandarsi che promuova presso i comuni verifiche o che consenta all'ispettore di compierle direttamente circa la formazione e la regolare tenuta delle liste comunali di leva, e la compilazione dei documenti per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato; b) all'arma dei carabinieri reali, per tutte le indagini che per qualsiasi motivo si ritenessero opportune; c) alla procura del Re, per verificare se tutte le denuncie ordinate dal consiglio di leva o dalle commissioni mobili per i renitenti presentatisi od arrestati, siano state effettuate dall'ufficio di leva; 5° si esamina e controlla quanto riflette le spese ed il maneggio dei fondi inerenti al funzionamento dell'ufficio di leva ed a quello dei consigli di leva e delle commissioni mobili; 6° si assumono riservatamente informazioni sul modo con cui procede la concessione della indennita' di soggiorno e delle spese di viaggio agli inscritti indigenti, per rendersi conto delle ragioni che possono avere influito sulle eventuali diversita' di criteri nei vari comuni.
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