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Regio decreto 1481/1940

Art. 52 — I giovani ai quali, nell'atto di nascita, siano attributi piu' nomi, sono inscritti sulle schede col primo de…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/52parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 52. I giovani ai quali, nell'atto di nascita, siano attributi piu' nomi, sono inscritti sulle schede col primo dei nomi suddetti. Se alcuno di essi sia comunemente chiamato con nome diverso, al primo nome dell'atto di nascita si fa seguire la parola «detto» con l'indicazione del nome con cui il giovane e' generalmente conosciuto.

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