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Regio decreto 1481/1940

Art. 517 — Gli inscritti chiamati a nuova visita, che non si presentano senza giustificare di esserne legittimamente imp…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/517parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 517. Gli inscritti chiamati a nuova visita, che non si presentano senza giustificare di esserne legittimamente impediti, vengono dichiarati renitenti dal consiglio di leva designato per detta visita. L'ufficio di leva ne da' subito partecipazione a quello della provincia a cui essi inscritti appartengono, il quale provvede perche' la detta dichiarazione sia annotata sulle liste di leva, e sulle schede personali, e promuove, quando lo creda opportuno, dal presidente del consiglio di leva l'ordine di arresto dei renitenti predetti. I predetti renitenti, che si presentino o siano arrestati, devono essere visitati dal consiglio di leva designato per la nuova visita, a cui spetta di giudicare sulla loro idoneita' al servizio militare ed anche di determinare se sia il caso di proscioglierli dall'imputazione di renitenza. Quelli ai quali e' mantenuta la nota di renitenza, devono, dopo la visita suindicata, essere deferiti all'autorita' giudiziaria dal presidente del proprio consiglio di leva.

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