Regio decreto 1481/1940
Art. 515 — Ricevuta comunicazione degli atti di cui all'articolo precedente, l'ufficio di leva provvede perche' le decis…
Art. 515. Ricevuta comunicazione degli atti di cui all'articolo precedente, l'ufficio di leva provvede perche' le decisioni pronunciate dal consiglio di leva che ha effettuato la visita siano fatte risultare, mediante apposita annotazione, sulle liste e sulle schede personali, e ne da' notizia al capo del comune a cui ciascun inscritto rivisitato appartiene. Invia in pari tempo al distretto il foglio matricolare ricevuto dal consiglio di leva che ha eseguita la visita.
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