Regio decreto 1481/1940
Art. 505 — Eseguite le disposizioni di cui ai precedenti articoli, l'ufficio di leva della provincia cui gli inscritti a…
Art. 505. Eseguite le disposizioni di cui ai precedenti articoli, l'ufficio di leva della provincia cui gli inscritti appartengono per fatto di leva, trasmette subito al consiglio di leva designato per la visita, per ciascuno degli inscritti, oltre un estratto della lista di leva, anche il modello conforme all'allegato n. 23 opportunamente modificato, facendovi risultare che trattasi di visita straordinaria disposta dal ministero.
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