Regio decreto 1481/1940
Art. 488 — Nei ricorsi si devono sempre indicare gli articoli della legge dei quali si richiede l'applicazione.
Art. 488. Nei ricorsi si devono sempre indicare gli articoli della legge dei quali si richiede l'applicazione.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.