Regio decreto 1481/1940
Art. 486 — Per il pagamento delle spese e degli onorari degli avvocati e dei procuratori dovuti sostenere per i giudizi,…
Art. 486. Per il pagamento delle spese e degli onorari degli avvocati e dei procuratori dovuti sostenere per i giudizi, di cui ai precedenti articoli, l'ufficio di leva trasmette al ministero della guerra apposita nota specifica, liquidata dalla competente avvocatura dello Stato.
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