Regio decreto 1481/1940
Art. 479 — I commissari di leva, appena sieno citati avanti ai tribunali, ne informano il ministro della guerra per le o…
Art. 479. I commissari di leva, appena sieno citati avanti ai tribunali, ne informano il ministro della guerra per le opportune direttive, comunicandogli a tale effetto tutti gli atti con le occorrenti spiegazioni e deduzioni. Quando poi sono state pubblicate le relative sentenze, ne trasmettono subito copia al ministro della guerra.
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